Dal Direttore Ruffini arrivano i primi dettagli sulle novità: dai dati da comunicare, alle modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dell’ecobonus del 110%.
Sta per arrivare la guida al super bonus del 110% e la relativa circolare, con le prime istruzioni sulle novità previste dal decreto Rilancio. Dai lavori ammessi, passando per i beneficiari, fino alle due grandi novità: la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La guida dell’Agenzia delle Entrate conterrà una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana sarà invece pubblicata la circolare interpretativa.
Dal Direttore Ruffini arrivano i primi dettagli sulle novità: dai dati da comunicare, alle modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dell’ecobonus del 110%.
Ruffini ha ricordato le caratteristiche del superbonus 110%:
Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il bonus – ha sottolineato Ruffini – spetta:
Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Inoltre, se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.
Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così importante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà quindi ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
Il contribuente dovrà, inoltre, procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.
Ruffini fornisce alcune informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma per cedere l’ecobonus del 110%. Sarà all’interno del cassetto fiscale che il contribuente dovrà comunicare l’avvenuta cessione; il soggetto cessionario dovrà, a sua volta, accettare il credito accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Un meccanismo che appare molto simile a quello già in funzione ad oggi per i bonus ordinari.
Ruffini ha ricordato che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per Superbonus, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per:
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
FONTE: https://quifinanza.it/fisco-tasse/super-bonus-110-la-guida-dellagenzia-delle-entrate/402563/