Novità riguardo all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’Inps ha fornito indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo relative la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Cos’è il Bonus commercianti
L’indennizzo, più comunemente chiamato Bonus commercianti, è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Questo indennizzo, introdotto in via temporanea nel 1996, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
La legge 2 novembre 2019 ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale, integrando anche gli anni 2017 e 2018 prima esclusi (per sapere tutto sul Bonus vi rimandiamo al nostro approfondimento).
Cosa fare per chi ha cessato l’attività dal 1° gennaio 2017
Con la circolare Inps n.4 del 13 gennaio 2020, l’Istituto ha comunicato che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari. La decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.
Relativamente a requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento e incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite. La circolare, inoltre, fornisce le indicazioni per il riesame delle domande di indennizzo non accolte con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.
Quando le domande devono essere riesaminate
Le domande di indennizzo rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Le domande di indennizzo pendenti presso la Direzione centrale Pensioni-Area Contenzioso dell’AGO in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.
La decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti e il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.