Il contributo a fondo perduto per artigiani e commercianti a maggio parte da mille euro: sono incluse anche le partite IVA in regime forfettario?
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire l’estensione del contributo a fondo perduto anche per i titolari di partita IVA in regime forfettario.
Se ne parla da settimane: da ieri, lunedì 15 giugno 2020, le domande per il contributo a fondo perduto per le PMI sono ufficialmente attive. Le istanze possono essere inoltrate in via telematica sia personalmente che attraverso intermediari riconosciuti. Come abbiamo visto in questo articolo, l’importo parte da mille euro per persone fisiche (autonomi, ditte individuali e liberi professionisti) e due mila per le PMI. Tra i nodi da sciogliere c’è il dubbio che rientrino o meno in questa categoria di beneficiari anche i titolari di partita IVA agevolata. L’appartenenza al regime dei minimi esclude dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto stanziati per maggio? E se si come si calcola l’importo spettante per il bonus? Lasciare fuori le partite IVA agevolate sarebbe, è stato sottolineato da più parti, una discriminazione. Tuttavia è il meccanismo in sé a suscitare qualche polemiche e perplessità.
Anche considerando tutte le partite IVA, incluse quelle che operano in regime dei minimi, resta un possibile scenario contraddittorio: artigiani e commercianti, qualora ricorrano i requisiti di reddito e di calo di fatturato della misura, sarebbero ammessi al contributo a fondo perduto che parte da mille euro per le persone fisiche (e può salire in base alla portata della perdita registrata) mentre allo stesso tempo i liberi professionisti, ammessi al bonus maggio, otterrebbero mille euro indipendentemente dal calcolo della perdita di fatturato.
Bonus 1000 euro a maggio: gli esclusi hanno diritto al contributo a fondo perdutoArtigiani e commercianti: al via le domande per il contributo a fondo perduto di maggio. Fino a 2 mila euro: chiarimenti su requisiti e modalità di presentazione domanda. La guida delle Entrate e tutto quello che occorre saperedi Alessandra De Angelis, pubblicato il 15 Giugno 2020 alle ore 09:14
“Nessuno resterà indietro”: prosegue con questo slogano, sembrerebbe, la politica del governo in merito ai bonus per lavoratori e partite IVA. Come abbiamo visto più volte il bonus 600 euro a maggio sale a 1000 euro ma i requisiti per vederselo riconoscere. E gli altri? Gli esclusi possono accedere ad un contributo a fondo perduto. A quali condizioni? Include tutti coloro che avevano ricevuto il bonus 600 euro a marzo e aprile e che, però, non sono stati ammessi a quello di maggio da mille euro?
Artigiani e commercianti che, dopo il bonus 600 euro a marzo e aprile, sono rimasti tagliati fuori da quello di 1000 euro a maggio, potranno fare domanda per un contributo a fondo perduto in sostituzione del bonus 1000 euro.
L’articolo 25 del dl Rilancio, prevedendo alcune fattispecie di non cumulabilità, ha di fatto escluso alcune categorie dal contributo a fondo perduto. Quest’ultimo non spetta se si usufruisce anche del contributo di mille euro per chi è iscritto alla gestione separata Inps, per i lavoratori dello spettacolo e per i professionisti iscritti ad ordini e casse private di appartenenza. In altre parole il contributo a fondo perduto in esame riguarda essenzialmente due categorie di esclusi dal bonus 1000 euro: artigiani e commercianti. Nessuna incompatibilità è infatti prevista per artigiani e commercianti che hanno ricevuto il bonus 600 euro a marzo e aprile. I due aiuti infatti, sebbene di natura diversa, perseguono lo stesso scopo: sostenere chi, a causa del lockdown, ha subito gravi perdite nella propria attività.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da:
Il contributo minimo è di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 per le società.
Dal punto di vista del reddito due sono le condizioni per poter accedere al contributo in analisi:
Per eccezioni e casi particolari (ad esempio attività iniziate nel 2019) si veda la guida sul sito delle Entrate.
L’invio delle domande parte dal primo pomeriggio di oggi, 15 giugno, mentre la scadenza è fissata al 24 agosto. Tutte le istruzioni sono contenute sulla guida pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfetario: i crediti d’imposta al quadro LMLa parte dei crediti d’imposta del rigo LM40 non utilizzata deve essere riportata negli appositi campi del quadro RNdi Pasquale Pirone, pubblicato il 18 Giugno 2020 alle ore 15:42
Il rigo LM 40 del Modello Redditi PF/2020 è dedicato all’indicazione dei crediti d’imposta, per chi agisce in regime forfetario di cui al comma 57 e successivi della Legge n. 190 del 2014 (e successive modificazioni). Stessa cosa dicasi per il regime di vantaggio.
Nel dettaglio stiamo parlando del: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa; credito d’imposta per redditi prodotti all’estero; credito d’imposta per fondi comuni; credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo; credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione; credito d’imposta per mediazione; credito d’imposta negoziazione e arbitrato; credito d’imposta erogazioni cultura; credito d’imposta scuola; credito d’imposta videosorveglianza; credito d’imposta sport-bonus; credito d’imposta bonifica ambientale; altri crediti d’imposta (tra cui, ad esempio, il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8).
Come si evince dalla guida ministeriale al modello dichiarativo, al rigo LM40 vanno indicati, i crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente che nel 2019 ha operato nel regime di vantaggio o nel forfait. Tali crediti possono essere utilizzati fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata al rigo LM11 (per attività in regime di vantaggio) ed al LM39 (attività in regime forfetario).
La parte dei crediti d’imposta del rigo LM40 non utilizzata deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN. Quindi, ad esempio, dicono le istruzioni, laddove al rigo CR7 (dedicato al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato un importo pari a 500 euro e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, occorrerà riportare a colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 200 euro.
FONTE: https://www.investireoggi.it/fisco/regime-forfetario-i-crediti-dimposta-al-quadro-lm/