Con Provvedimento 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della lotteria, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.
In particolare nel Provvedimento vengono individuati:
gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: tutti i modelli di Registratori Telematici, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere configurati per consentire sia la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, sia l’acquisizione, anche tramite lettura ottica, del “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”; (sarà emanato apposito Provvedimento dall’Agenzia delle Dogane);
il documento commerciale valido ai fini della lotteria: per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” (pseudonimo del proprio codice fiscale) all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i Registratori Telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento sottolinea che i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. A tal proposito viene precisato che il Garante, con Provvedimento 31 ottobre 2019, n. 197 ha espresso parere favorevole circa la c.d. “lotteria degli scontrini” legata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.