L’epidemia da Covid-19 ha sicuramente impattato sull’economia italiana e le aziende del nostro territorio si sono viste costrette ad investire in misure volte al contenimento dei contagi. Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e una nuova organizzazione delle attività.
Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, è stata introdotta infatti una nuova agevolazione fiscale che va ad aggiungersi a quelle già vigenti, ed ulteriormente potenziate, relative all’acquisto da parte dei datori di lavoro di dispositivi per la protezione individuale (DPI) ed alla sanificazione degli ambienti lavorativi.
La platea alla quale si rivolge la nuova agevolazione fiscale è particolarmente ampia in quanto comprende tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico. In cima alla lista vi sono bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Con la Circolare 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i soggetti che possono beneficiare di tale credito d’imposta sono:
Inoltre, non essendovi alcuna distinzione tra le varie attività in ragione del sistema fiscale adottato, l’Agenzia delle entrate include nell’ambito di applicazione soggettivo della norma anche:
Va opportunamente precisato che i soggetti appena menzionati, al fine di potersi avvalere dell’agevolazione fiscale in esame, devono svolgere una della “attività ammissibili” riconducibili ai codici Ateco 2007 (Allegato 1 del Decreto Rilancio)
Secondo quanto sancito dall’art.120 del sopracitato Decreto, possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi quelli operanti nel Terzo settore. L’Agenzia dell’entrate, con la menzionata Circolare 20/E, ha chiarito che il legislatore ha voluto estendere il credito d’imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente ed esclusiva, un’attività in regime d’impresa. (art. 55 TUIR).
In altri termini, fondazioni, associazioni ed enti privati sono ritenuti beneficiari dell’agevolazione fiscale anche qualora non svolgano una delle attività aperte al pubblico contemplate nell’Allegato 1 del Decreto Rilancio.
Tra gli interventi che danno diritto al credito rientrano quelli prettamente edilizi, tra i quali:
Inoltre, il credito spetta anche per gli investimenti di carattere innovativo, quali:
In merito alle nozioni di “innovazione” e “sviluppo”, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che si deve far riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
A titolo esemplificativo, rientrano nell’agevolazione:
Il credito d’imposta in oggetto viene concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 ed è possibile beneficiarne fino ad un massimo di 80.000,00 euro.
L’Agenzia delle entrate ha opportunamente specificato che tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 €. Pertanto, nell’eventualità in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni (acquisto di DPI e sanificazione ambienti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L’art.120 del Decreto Rilancio, al comma 2, ne prescrive l’utilizzo esclusivamente in compensazione solo nel 2021. In tema di compensazione, va opportunamente ricordato che al presente bonus non si applica il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250.000,00 euro da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (art.1. comma 53, Legge 244/2007).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, tuttavia, l’art.122 del sopracitato Decreto sancisce che il credito d’imposta potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La Circolare 20/E ha ulteriormente precisato che il credito residuale non può essere utilizzato dopo il 2021.
L’art. 120 del Decreto Rilancio fa esplicito riferimento alle «spese sostenute nel 2020». A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
In considerazione del fatto che nel comma 1 del citato articolo viene utilizzata l’espressione «spese sostenute nel 2020», l’Amministrazione finanziaria ha operato la seguente distinzione ai fini dell’imputazione delle spese:
Peraltro, il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa sostenuta al netto dell’IVA ed il relativo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti Covid-19 concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.