Contributi INPS senza proroga: il 16 novembre 2020 è la scadenza della terza rata dei contributi fissi dovuti dai titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata artigiani e commercianti.
Contributi INPS artigiani e commercianti, la scadenza della terza rata dei contributi fissi è ancorata alla data del 16 novembre 2020. Non c’è, attualmente, un rinvio del termine di versamento della quota contributiva.
Le numerose scadenze fiscali di novembre, dal secondo acconto fissato alla fine del mese, fino alla terza rata dei contributi fissi dovuti dai titolari di partita IVA, fanno i conti con le ricadute economiche delle nuove restrizioni.
Il primo decreto Ristori ha previsto esclusivamente la sospensione dei contributi INPS dovuti dai sostituti d’imposta con attività inclusa nell’elenco dei codici ATECO allegato, prevedendo tra l’altro non la proroga della scadenza del 16 novembre 2020, bensì quella del mese successivo. I contributi sospesi sono quelli di competenza di novembre, da versare entro il 16 dicembre.
Oltre ai contributi fissi per gli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, entro il 30 novembre 2020 bisognerà pagare il secondo acconto dei contributi eccedenti il minimale. La proroga al 30 aprile 2021, introdotta dal decreto Rilancio, riguarda esclusivamente le imposte sui redditi, e sembrano restarne fuori quindi i versamenti INPS.
Gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti pagano i contributi fissi in quattro rate. Salvo proroghe, i quattro appuntamenti dell’anno con il versamento della quota minima dei contributi previdenziali sono così determinati:
L’emergenza economica, diretta conseguenza delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19, ha portato alla proroga della prima rata. Per quel che riguarda la scadenza ormai alle porte, quella del 16 novembre 2020, non sono previsti ad oggi rinvii.
Sulla scadenza della terza rata dei contributi fissi si è creata non poca confusione in seguito all’emanazione del decreto Ristori.
L’articolo 13 prevede la sospensione dei versamenti contributivi di novembre 2020, ma esclusivamente in favore dei sostituti d’imposta ed in relazione ai versamenti di contributi INPS ed INAIL dovuti in favore dei lavoratori dipendenti.
La proroga al 31 marzo 2021 si applica ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, sulla base della tabella dei codici ATECO allegata al decreto n. 137.
Resta ora da vedere se il decreto Ristori-bis, dal quale si attende un nuovo pacchetto di proroghe e sospensioni fiscali, interverrà anche per bloccare la scadenza dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti, due delle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica.
Anche per quel che riguarda la proroga dei contributi prevista dal decreto Ristori è necessario puntualizzare un aspetto fondamentale.
Ad essere sospesi sono i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Non salta quindi la scadenza del 16 novembre, relativa ai contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ad ottobre. Stando al tenore letterale della norma, la scadenza oggetto di proroga è quella del 16 dicembre 2020.
Ai contributi fissi di artigiani e commercianti del 16 novembre 2020 ed ai versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta entro la medesima data, si aggiunge la scadenza del secondo acconto, fissata al 30 novembre
Per i contributi eccedenti il minimale c’è la proroga o no? Una risposta ufficiale alla domanda ancora non c’è, e le opinioni degli addetti ai lavori divergono notevolmente.
L’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020 prevede che, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:
“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.”
La disposizione fa riferimento in maniera esplicita alle imposte sui redditi e all’Irap. Non sembra rientrare nel rinvio anche la scadenza del secondo acconto dei contributi INPS eccedenti il minimale.
Considerando però che le scadenze delle imposte sui redditi e dei contributi INPS vanno di pari passo, è però lecito chiedersi se la proroga al 2021 sia o meno onnicomprensiva. Sul punto è necessario che l’IINPS e l’Agenzia delle Entrate forniscano chiarimenti al più presto.
FONTE: https://www.money.it/contributi-INPS-artigiani-commercianti-scadenza-16-novembre-2020-proroga