Con l’obbligo di certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi l’esercente deve rilasciare il cosiddetto documento commerciale in luogo di scontrino/ricevuta fiscale salvo che il cliente, preventivamente, non richieda espressamente il rilascio della fattura.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, all’interno di una risposta ha precisato che qualora il prestatore di un servizio sia in possesso del codice fiscale del cliente, può sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante l’emissione di una fattura elettronica, indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.
Pertanto, una volta che il prestatore del servizio è in possesso del codice fiscale, può decidere se rilasciare il documento commerciale o emettere fattura elettronica