I chiarimenti dell’Agenzia sulle principali misure fiscali introdotte con il decreto Liquidità
Dalla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi per la cessione dei farmaci a uso compassionevole, al fatturato di riferimento per la sospensione dei versamenti fino alla trasmissione in via telematica dei versamenti.
Con la circolare n. 9/E arrivano dall’Agenzia delle entrate i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal cosiddetto decreto Liquidità (Dl 23/2020): un “pacchetto” di risposte alle domande poste dalle associazioni di categoria, operatori e dalla stampa specializzata.
Cessione dei farmaci a uso compassionevole
Per quanto riguarda il trattamento fiscale in caso di cessione dei farmaci ad uso compassionevole la circolare precisa che le cessioni gratuite fanno scattare il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. Una previsione in linea con l’obiettivo della norma di neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. Le cessioni a titolo gratuito di farmaci, autorizzati per indicazioni terapeutiche, nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono, infatti, equiparate ai fini Iva alla loro distruzione e non tassabili riguardo alle imposte dirette.
Sanificazione e acquisto di protezioni nei luoghi di lavoro
Con il decreto liquidità viene ampliato l’ambito del credito d’imposta introdotto dal “Cura-Italia” . L’ agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 ai guanti dalle visiere di protezione alle tute. Nel trattamento agevolato rientrano anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi. Nella circolare si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti per le mani e disinfettanti.
Sospensione dei versamenti di ritenute e dell’Iva dovuti per aprile e maggio 2020
Le entrate precisano che possono beneficiare della sospensione anche le imprese agricole, a prescindere dalla natura giuridica e dal criterio utilizzato ai fini della determinazione del reddito imponibile, compreso quello su base catastale. In attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale, anche se svolgono attività commerciale non prevalente, purché non in regime d’impresa.
Sul fronte della verifica delle condizioni per poter usufruire della sospensione, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento solo al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi sono diminuiti in una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Per determinare fatturato o corrispettivi si deve fare riferimento alla data dell’operazione. In caso sicché di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, vale la data dei documenti di trasporto. La regola si applica anche alle imprese di autotrasporto. È, infatti, irrilevante il fatto che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Nell’ipotesi che una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non rilevi ai fini Iva, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.
Gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità, possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo con metodo previsionale. Una norma grazie alla quale non sono previste sanzioni e interessi se la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non supera l’80 per cento
Assistenza fiscale a distanza
In nome del distanziamento sociale e dunque per consentire ai contribuenti di restare a casa, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.