Gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo da parte del fisco del c.d. bonus POS avranno tempo fino al 20 novembre per inviare il report dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
Gli operatori finanziari che trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati per il controllo del c.d. “bonus POS esercenti” avranno tempo fino al 20 novembre per inviare il report relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
L’invio potrà essere cumulativo e interessare anche i dati del mese di ottobre.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la riposta n° 503 del 27 ottobre 2020.
Prima di esaminare le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate, è utile ricordare il bonus POS.
Il bonus POS è un credito d’imposta riconosciuto agli esercenti per ristorarli dalle commissione pagate alle banche che mettono a disposizione il servizio POS.
L’agevolazione è stata introdotta con l’art. 22 del D.L 124/2019.
In particolare, al comma 1 è disposto che:
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici.
è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi , con ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.
Dunque, il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Il riferimento è alle carte di credito, bancomat, prepagate ecc.
Ad esempio, se mi reco in un negozio di abbigliamento e pago i mie acquisti con il bancomat, l’esercente dovrà una commissione alla banca o ad altro soggetto finanziario che gli ha messo a disposizione il POS.
Il bonus serve proprio per ristorare l’esercente da tali commissioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24:
Inoltre, deve essere indicato anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non è tassabile.
Inoltre, la spettanza del credito d’imposta è automatica, da qui vi è la necessita:
Da qui, sono stati emanati due distinti provvedimenti rispettivamente:
Le comunicazioni riguardano le commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020.
Commissioni a partire dalle quali, calcolare il credito d’imposta del 30% spettante all’esercente.
Gli operatori finanziari hanno dunque un duplice obbligo ossia:
Ciò, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie.
Sul punto n° 1 è intervenuta l’Agenzia delle entrate in data 27 ottobre con la risposta n°503.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata antro il 20° giorno successivo al mese di riferimento. Dunque, la prima comunicazione afferente il mese di luglio andava effettuata entro il 20 agosto.
Considerato ciò, l’istante con apposita istanza di interpello ha chiesto chiarimenti proprio in merito alla scadenza del 20 agosto. Facendo presente che:
“quanto meno per il primo mese di applicazione della normativa di riferimento si trova costretta ad un adempimento tardivo con un ritardo non superiore ai novanta giorni” e, dunque, chiede quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale ritardo nella trasmissione dei dati e se possa avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni con la risposta n° 503.
In particolare, circa le sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti la comunicazione in parola, si applica:
la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 471 secondo cui “1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Attenzione, la predetta sanzione si applica sia nel caso di omessa comunicazione dei dati all’Agenzia, sia nel caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri.
Da qui, circa il ricorso al ravvedimento operoso:
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate fissa un trattamento di favore temporaneo e generale,
tenuto conto che, in fase di prima applicazione delle disposizioni sopra descritte, da più parti sono state lamentate delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, è consentito eseguire entro il 20 novembre 2020 una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre 2020.
In sintesi, gli operatori finanziari che trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati per il controllo del c.d. “bonus POS esercenti”, avranno tempo fino al 20 novembre per inviare il report relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
L’invio potrà essere cumulativo e interessare anche i dati del mese di ottobre.
FONTE: investireoggi.it/fisco/bonus-pos-dati-di-luglio-agosto-e-settembre-entro-il-prossimo-20-novembre/