Una misura per spingere l’utilizzo delle carte per i pagamenti: vediamo come funziona il bonus POS, chi può ottenerlo e come fare domanda
Dal primo luglio è attivo il bonus POS: un credito di imposta del 30% di cui esercenti, professionisti e aziende potranno fruire se si ricevono pagamenti con carte dai consumatori finali. Vediamo tutti i dettagli della misura (colloquialmente chiamata anche bonus bancomat 2020).
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Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.181301/2020 del 29 aprile 2020 sono stati disciplinati gli aspetti operativi del credito di imposta previsto dall’art. 22 del Decreto Legge n.124 del 26.10.2019. In particolare, trattasi del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, nella misura del 30% del costo delle commissioni addebitate dal primo luglio 2020 per le transazioni effettuate tramite carte di debito, carte di credito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei rapporti all’anagrafe tributaria oppure con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Innanzitutto il provvedimento fa chiarezza sulla definizione dei termini utilizzati e, in particolare:
Le condizioni necessarie affinché si possa sfruttare questa agevolazione sono le seguenti:
Occorrerà fare molta attenzione a non considerare, nel conteggio del credito di imposta, dell’importo di quegli incassi provenienti da transazioni effettuate per pagamenti da parte di imprese (ditte individuali) e professionisti che, verosimilmente, potrebbero essere considerati “consumatori finali” stante il codice fiscale composto da 16 caratteri. Per fare ciò occorrerà che l’esercente sia in grado di tenere traccia nei propri sistemi gestionali di fatturazione e/o rilevazione dei corrispettivi delle modalità di incasso differenziandole, appunto, tra consumatori finali e titolari di partita IVA. Una informazione di non poco conto che rischia di vanificare lo “spirito” della norma.
Per poter ottenere tale credito gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare una apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio Dati contenente:
Questo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n.241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e l’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
Gli operatori finanziari non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SDI, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale (ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 605 del 1973) e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione dovrà essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento delle transazioni. Questi operatori potranno anche ritrasmettere per rettificare (a causa di omissioni o errori) una precedente comunicazione che, se effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento sortirà l’effetto di cancellare integralmente i dati della precedente comunicazione.
FONTE: https://www.agendadigitale.eu/documenti/bonus-pos-che-cose-e-come-funziona-ecco-le-regole/