Fino al 31 dicembre 2020 è ancora possibile fruire della detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate) prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444/1968.
L’argomento bonus facciate è stato oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate tra cui gli ultimi che hanno chiarito quali sono gli interventi edilizi da portare in detrazione e gli ambiti applicativi e di controllo del beneficio. Da segnalare l’ultimo chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020 che ha chiarito un concetto molto importante relativo alla detrazione del 90%: la possibilità di fruire del bonus facciate per le pareti perimetrali di un edificio non visibile dalla strada.
Nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha rappresentato di volere realizzare un cappotto termico su una villa singola di sua proprietà, posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata. Per questo ha chiesto se per i lavori che intende effettuare possa beneficiare del bonus facciate:
Dopo aver ricordato i presupposti normativi per la fruizione della detrazione fiscale e le tipologie di interventi che danno diritto al bonus (art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i chiarimenti applicativi sono stati già forniti con la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E.
Entrando nel dettaglio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate è già entrato nel merito della questione sottoposta dal contribuente istante, affermando che la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)“.
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.
Rispondendo alla domanda del contribuente istante, dunque, nel caso l’immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l’intervento sull’involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.