Liberi professionisti e associati o nuovi beneficiari devono fare domanda per il bonus, per gli altri indennità con rinnovo automatico: guida completa.
Le uniche due categorie di lavoratori che, possedendone i requisiti, devono sicuramente presentare domanda per ottenere l’indennità Covid 19 relativa al mese di maggio è rappresentata da liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA.
Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali i requisiti in maggio sono cambiati, per cui l’indennità è estesa ai casi di cessazione del lavoro al 19 maggio scorso, oltre al fatto che la somma è salita a mille euro: è quindi possibile che ci siano soggetti che non avevano diritto al bonus in marzo e aprile ma ce l’abbiano per maggio, dovendo ripresentare nuova domanda.
In tutti gli altri casi, la richiesta va inviata solo se non è già stata percepita l’indennità in marzo o in aprile. A coloro che hanno già presentato la domanda, l’indennità di 600 euro è automaticamente rinnovata anche nel mese di maggio.
Ecco la tabella riepilogativa:
Categoria | Domanda |
Liberi professionisti con partita IVA | Nuova domanda per maggio |
Partecipanti a studi associati o società semplice | Nuova domanda per maggio |
Collaborazione coordinata e continuativa | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo |
Stagionali turismo e stabilimento termali | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo |
Lavoratori spettacolo con 30 contributi 2019 fino a 50mila € | Nuova domanda se non presentata a marzo |
Lavoratori spettacolo con 7 contributi 2019 fino a 35mila € | Unica domanda per aprile e maggio |
Somministrati turismo e stabilimenti termali | Unica domanda per aprile e maggio |
Stagionali non del turismo né di stabilimenti termali | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Intermittenti | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Autonomo occasionali | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Venditori a domicilio | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
La procedura è la stessa già utilizzata per i bonus di marzo e aprile, quindi si accede attraverso l’area dedicata del sito INPS, con le proprie credenziali, oppure tramite intermediari. La domanda relativa al mese di maggio, per chi la deve presentare, è attiva dallo scorso 19 giugno.
In pratica, gli unici lavoratori che hanno avuto l’indennità in marzo e aprile ma non ne hanno più diritto per maggio sono gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), assieme ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
Hanno invece diritto al bonus di maggio:
Fra tutte le sopra citate categorie di aventi diritto, devono sicuramente presentare la domanda in maggio i seguenti lavoratori.
Ci sono poi tre categorie di lavoratori che presentano nuova domanda per il mese di maggio solo se non l’avevano già presentata in marzo (ottenendo poi anche il bonus di aprile):
Presentano infine domanda unica per aprile e maggio i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali ed i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro.
Tutti gli altri lavoratori che avevano diritto al bonus di marzo e non hanno presentato validamente la domanda entro il 3 o l’8 giugno scorso (a seconda dei casi), hanno perso anche la proroga di aprile. Se ne hanno diritto in base al dl Rilancio (34/2020), possono presentare invece la domanda per maggio. Con l’eccezione delle categorie sopra citate (autonomi e operai agricoli), che non hanno diritto al bonus di maggio.