La cessione del credito d’imposta sugli affitti è possibile solo in presenza di un contratto registrato
Dal 13 luglio i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. In questo modo, e grazie al bonus affitti, possono ottenere uno sconto sulla mensilità.
Il bonus affitti spetta agli esercizi che hanno subìto danni economici dall’emergenza coronavirus. Per poter usufruire del bonus affitti, è necessario dimostrare che i ricavi della propria attività siano calati di almeno il 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.
Potranno accedere al beneficio anche le attività avviate nel 2019 e il commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019, anche se l’agevolazione scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile.
Per chi ha avuto ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il bonus resterà invariato, mentre per chi ha incassato più di quella cifra viene ridotto a un terzo rispetto alla misura ordinaria. Il limite dei 5 milioni di euro viene eliminato per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Dal 13 luglio 2020 sarà possibile utilizzare l’opzione per la cessione del credito d’imposta tramite comunicazione web del bonus affitto botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per la locazione di immobili non abitativi e d’azienda (introdotto dal Dl Rilancio).
Con un apposito provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per sfruttare la possibilità di cedere a terzi il tax credit Covid.
Il documento di prassi contiene il modello da utilizzare per comunicare (dal 13 luglio al 31 dicembre 2021) l’opzione di cessione del credito d’imposta, da inviare tramite specifica funzionalità telematica dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello bisogna indicare una serie di dati:
Tramite l’area riservata del sito delle Entrate, i cessionari comunicano l’accettazione e, dal giorno lavorativo successivo alla quello della comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre. Oltre questo termine la quota non compensata si perde.
L’Agenzia delle Entrate spiega che per i contratti di locazione e di affitto d’azienda (nei quali vi sia almeno un immobile ad uso non abitativo) la cessione del credito è possibile solo in presenza di un contratto registrato, ai fini di un corretto monitoraggio del credito. Se la durata dell’affitto è superiore a 30 giorni la registrazione è, infatti, un obbligo la cui mancanza genera, per effetto dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, la nullità del contratto.
Di fatto questo passaggio non è così scontato per gli altri accordi ammessi dalla normativa al beneficio del credito, in particolare per i contratti di servizi a prestazioni complesse.
Le parti devono redigere un documento scritto nel quale andranno a formalizzare l’intesa raggiunta sulla cessione del credito e le altre informazioni necessarie per la gestione dell’accordo. La forma dell’accordo in assenza di indicazioni precise riscontrabili nella legge e/o nel provvedimento delle Entrate può essere considerata libera. Sono dunque ammissibili: apposito contratto, scambio di corrispondenza e qualsiasi altro documento che possa attestare l’avvenuta cessione.