Dichiarazione IVA annuale compresa nella proroga al 30 giugno degli adempimenti fiscali del Cura Italia: ambito applicativo, esclusioni e chiarimenti su stop accertamenti nella nuova Circolare Entrate.
Sono sospesi fino al 30 giugno anche i termini per la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro del primo trimestre 2020, il modello INTRA 12, lo stop agli accertamenti fiscali determina la proroga dei termini di decadenza, nell’ambito di un procedimento tributario è non solo possibile, ma anche opportuno, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza. Sono alcune delle precisazioni in materia di scadenze fiscali e procedure di accertamento fornite dall’Agenzia delle entrate con un nuovo documento di prassi che, sostanzialmente, risponde a una serie di dubbi specifici. In pratica, la circolare 11/2020 chiarisce una serie di aspetti interpretativi delle norme contenute nel Cura Italia (dl 18/2020) e nel decreto Liquidità imprese (dl 23/2020). Vediamo in particolare le novità relative alle scadenze fiscali proroga per l’emergenza Coronavirus e ai procedimenti di accertamento, ricordando che il documento prevede anche una serie di altri chiarimenti, relativi a detrazioni fiscali, crediti d’imposta, lavoro dipendente.
Innanzitutto, la proroga al 30 giugno degli adempimenti fiscali che scadono fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 prevista dall’articolo 62 del Cura Italia. La norma prevede che la proroga riguardi tutti gli adempimenti tributari diversi da versamenti, ritenute alla fonte, e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF. Il Fisco chiarisce che quindi fra gli adempimenti sospesi rientrano anche:
Non sono invece sospesi i termini di comunicazione telematica per coloro che non si sono ancora dotati di registratore telematico per la memorizzazione dei corrispettivi (scontrino elettronico). Nella circolare 3/2020, spiega il Fisco, è già stato evidenziato che la trasmissione telematica dei corrispettivi, «insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi». Quindi, niente sospensione dei termini, perchè prevale, «come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali». In ogni caso, «in un’ottica di massimo favor per i contribuenti», fanno eccezione (e ricadono, quindi, nella sospensione) «le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)». Se l’attività è chiusa, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, perché «il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera».Proroghe IVA, tasse e contributi10 Aprile 2020Per quanto riguarda la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, prevista dall’articolo 103 del Cura Italia fino al 15 aprile scorso, si applica anche a:
Il fisco precisa poi che, come ampiamente previsto da una prassi consolidata, le sospensioni degli accertamenti fiscali previste dall’articolo 67 del Cura Italia, determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Infine, la circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che, nell’ambito di procedimenti tributari in corso, «è possibile, nonché opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza, di cui all’articolo 48 dlgs 546/1992, in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti».