Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce utili chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di indennizzo per cessata attività negli anni 2017 e 2018.
La questione riguarda, sostanzialmente, l’ambito di applicazione della legge n. 128 del 2 novembre 2019, che ha convertito il decreto-legge del 3 settembre 2019,
Di cosa si tratta?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11-ter del D.L. n. 101/2019: “Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.
Cessazione dell’attività nel 2017 e 2018
Sostanzialmente, possono presentare domanda di indennizzo, anche, tutti quei soggetti che abbiano cessato l’attività commerciale a partire dal primo gennaio 2017 se, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.
Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.
Domande di indennizzo presentate prima del 2019
Sostanzialmente, per le domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, vi sarà un riesame delle stesse.
Le domande di indennizzo rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, “dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati”.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visionare la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, direttamente dal sito dell’INPS.