Il DL Rilancio ha introdotto novità per l’Ecobonus portando la detrazione fiscale al 110% per diversi interventi: requisiti, vincoli e accesso.
Il Decreto Rilancio ha introdotto numerose misure per far fronte alla crisi economica scaturita dall’emergenza Coronavirus. Una delle più interessanti è quella legata all’Ecobonus, ovvero la detrazione al 110% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici o per quelli antisismici. Una misura che si aggiunge alle altre già in vigore, come il bonus facciate e le detrazioni al 50% e al 65% per le altre tipologie di ristrutturazione edilizia e efficientamento energetico non comprese nelle nuove norme.
L’articolo 128 intitolato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” si pone l’importante obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia ed incentivare la sostenibilità ambientale allo stesso tempo.PUBBLICITÀ
La detrazione fiscale al 110%, da ripartire in cinque quote annuali, spetta per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche se già si parla di un possibile allungamento fino al 2022), relative a diversi interventi:
Le prime tre tipologie di lavori vengono definiti “trainanti” nel senso che se viene eseguito uno degli interventi sopra esposti, la detrazione del 110% si applica nella stesa misura anche su eventuali altri lavori di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013 sempre nel rispetto dei tetti massimi delle spese ammissibili sopra indicati. Anche per il fotovoltaico, oltre ai lavori per l’installazione dell’impianto solare con detrazione al 110% deve essere effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico, climatizzazione invernale o sismico sopra descritti.
Le agevolazioni si applicano a condomini, agli IACP (istituti autonomi case popolari) e agli enti con le stesse finalità, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci e alle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico se rigurdano edifici unifamiliari, si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, solo se eseguiti sull’abitazione principale.
Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del dlgs 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Da precisare: siamo ancora in attesa del provvedimento ministeriale che dettagli gli altri requisiti da rispettare e le istruzioni operative per la domanda e l’accesso.
In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
In pratica si può chiedere al fornitore uno sconto pari alla somma che corrisponde alla detrazione spettante. Il fornitore che ha effettuato gli interventi poi potrà recuperare la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In alternativa il beneficiario della detrazione può trasformare il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, oppure utilizzarlo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
In merito, tuttavia, si attende ancora il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative.