Tra le diverse misure inserite dal Governo Conte nel decreto Rilancio, uno “sconto” per gli affitti dei locali commerciali per aziende, imprese e autonomi
Tra le diverse misure inserite dal Governo Conte nel decreto Rilancio, finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale, ce n’è una particolarmente interessante per aziende e piccole imprese. In questa complicatissima crisi generata dall’emergenza sanitaria Coronavirus, l’esecutivo ha predisposto anche uno “sconto” per gli affitti dei locali commerciali.
Si tratta di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda.
Il credito d’imposta è prevista nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi
canoni.
Il decreto riconosce il credo d’imposta per gli affitti, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito di imposta spetta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta, infine, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.