E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018, la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (c.d. Decreto Dignità) che apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e l’innalzamento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.
La Legge n. 96/2018 è in vigore dal 12 agosto 2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L’articolo 1 del Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in
vigore del decreto (avvenuta il 14 luglio 2018) nonché
• ai rinnovi ed alle proroghe intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2018.
Apposizione del termine e durata massima
La Legge n. 96/2018 stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere
apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi, senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto “acausale”);
• non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,
• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Proroghe e rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze, ma tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Fermo restando l’introduzione di un periodo transitorio ad opera della Legge di conversione, preme evidenziare che le proroghe e i rinnovi intervenuti nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2018 (periodo di vigenza del DL n. 87/2018) e il 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della Legge n.
96/2018) saranno apparentemente soggette alla disciplina delle causali, ma in ragione del fatto che il decreto risulta sostituito ex tunc dalla Legge di conversione si ritiene che le causali eventualmente addotte non dovrebbero essere oggetto di verifica in ragione della loro non necessarietà.
Decadenza e tutele
Viene confermato quanto stabilito dal DL n. 87/2018 in ambito all’impugnazione del
contratto a tempo determinato, che deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione
del singolo contratto.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
La Legge di conversione, seppur senza un esplicito rimando alla disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 100 – 108 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni di soggetti fino a 35 anni di età.
Il nuovo articolo 1-bis del DL n. 87/2018, così come introdotto dalla Legge di conversione, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riconosce
• un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro,
• per i datori di lavoro privati che assumono, negli anni 2019 e 2020,
• con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,
• lavoratori di età inferiore a 35 anni,
• che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro
datore di lavoro.
Parimenti alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all’INAIL e si applica nel limite annuo di 3.000 euro, riparametrati e applicati su base mensile.
Resta fermo che eventuali contratti di apprendistato non proseguiti oltre la scadenza del periodo di apprendistato, non impediscono la legittima assunzione e fruizione dell’incentivo.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE
Indennità di licenziamento
In relazione a quanto previsto in ambito all’indennità di licenziamento, la Legge di conversione conferma la modifica dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, che prevede l’incremento delle somme che l’azienda è obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi.
Nel particolare, in tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, ma lo stesso risulti ugualmente non assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Viene altresì introdotta un’ulteriore modifica relativamente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015 e, nel particolare, vengono modificati i limiti minimi e massimi per l’indennizzo previsto in caso di offerta di conciliazione, che passa da un minimo di tre mensilità (anziché le precedenti 2) ad un massimo di ventisette (anziché le precedenti 18).
Incremento contribuzione contratto a termine
La Legge di conversione non modifica la disciplina in ambito all’incremento della contribuzione addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.
In relazione alla misura prevista dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, la stessa risulta incrementata di:
“0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.”
Preme evidenziare che, per espressa previsione normativa, introdotta a seguito della Legge di conversione, l’incremento della contribuzione addizionale non si applica ai contratti di lavoro domestico.