È partito il bonus centri storici, un contributo a fondo perduto previsto dal “decreto Agosto”, che assegna agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico una somma di denaro corrisposta dall’agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita domanda da presentare alla stessa Agenzia entro il 14 gennaio 2021. Si tratta di un contributo concesso ai commercianti delle 29 città d’arte italiane più colpite dall’emergenza coronavirus sul fronte del calo del turismo. Il bonus centri storici non può essere cumulato dai ristoratori con l’altro bonus previsto dal decreto Agosto, il contributo a fondo perduto per chi sostiene la filiera del Made in Italy al 100 per cento.
Il bonus centri storici è un contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto (articolo 59 del Dl 104/2020) per le attività commerciali dei centri storici di città ad alta vocazione turistica colpite dal calo dei turisti per l’emergenza creata dal nuovo coronavirus e dalle nuove regole sul distanziamento. Spetta alle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat hanno registrato, prima dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia e le città metropolitane, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.
La domanda per la richiesta del bonus centri storici va presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
É necessario avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza, svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti o città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
I comuni interessati dal bonus centri storici sono 29: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.
Il contributo viene calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019:
– 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400mila euro;
– 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di un milione di euro;
– 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano un milione di euro.Leggi anche
In caso di più esercizi nelle zone A dei comuni si deve riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l’elenco dei comuni è riportato nell’apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato ( il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni .
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni (comma 1 dell’articolo 59 del decreto).Il bonus non è cumulabile con il contributo previsto dall’articolo 58 del decreto.Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.