Bonus affitto per immobili non abitativi: codice tributo in F24, uso in compensazione o cessione, requisiti per imprese, autonomi ed enti non commerciali. Bonus affitti per le PMI 20 Maggio 2020Imprese, autonomi ed enti non commerciali possono già utilizzare il bonus affittod’azienda previsto dal Decreto Rilancio (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Con la Risoluzione n. 32/E, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920” per la compensazione con modello F24 del credito d’imposta del 60% sul canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole. Disponibili anche le istruzioni fiscali, fornite con la Circolare n. 14/E assieme a requisiti, beneficiari (compresi forfetari ed enti non commerciali, del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale).
Il credito d’imposta riguarda i canoni versati per marzo, aprile e maggio 2020 – ma per le attività turistiche stagionali comprende il trimestre aprile, maggio e giugno (se pagato in anticipo, si scorpora e riparametra quando versato per le tre mensilità) – comprese le spese condominiali qualora siano parte integrante del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, a prescindere dalla categoria catastale.
Beneficia del credito d’imposta chi svolge attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, alberghi e agriturismi senza vincoli di fatturato, enti non commerciali (compreso terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se l’attività commerciale non è prevalente), forfettari, aziende agricole e chi svolge attività alberghiera o agrituristica stagionale (per i canoni di aprile, maggio e giugno).
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, verificando il calo mese per mese (quindi il bonus può spettare anche solo per una mensilità o due, ad esempio). La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica mentre non è richiesto agli enti non commerciali con redditi 2019 fino a 5 milioni di euro, purché l’immobile in affitto abbia destinazione non abitativa e sia utilizzato per l’attività istituzionale.
Il credito d’imposta si usa in compensazione in dichiarazione dei redditi – modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6920” – oppure può essere ceduto al locatore o al concedente (quindi anche in assenza di pagamento, fermo restando il pagamento della differenza dovuta) o anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione del credito per questi ultimi (le modalità attuative saranno definite in un provvedimento omnibus su tutte le misure fiscali per l’emergenza COVID-19).