Con il Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 13 maggio, il Governo ha esteso la misura del “Bonus affitti” rendendolo disponibile non solo a botteghe e negozi colpiti dall’emergenza Coronavirus, ma anche a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
Non solo, mentre il bonus affitti per botteghe e negozi previsto dal precedente Decreto Cura Italia e relativo alle locazioni di immobili non abitativi accatastati C/1 era relativo solo al mese di marzo, il bonus allargato introdotto con il Decreto Rilancio va a coprire gli affitti di marzo, aprile e maggio.
Per poter beneficiare del bonus affitti è necessario aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il bonus affitti introdotto dal Decreto Rilancio spetta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Quindi l’esercizio di riferimento per il calcolo di ricavi e compensi è il 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Possono fare richiesta del bonus affitti anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Accesso senza limiti di fatturato, invece, per le strutture alberghiere, che possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.
Per i soggetti esercenti attività economica (tra cui PMI e partite IVA), il diritto a richiedere il bonus matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta potrà essere richiesto per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il bonus affitti sotto forma di credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.Il bonus affitti è “spendibile” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.E’ inoltre possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
FONTE: https://www.calcioefinanza.it/2020/05/15/bonus-affitti-coronavirus-partite-iva-pmi/