Il credito di imposta per la le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale riduce il contributo al 9%. Mentre molte imprese avevano fatto domanda pensando di ottenere il 60% vagheggiato dalla normativa
Il credito di imposta per la le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale riduce il contributo al 9%. Mentre molte imprese avevano fatto domanda pensando di ottenere il 60% vagheggiato dalla normativa.
L’importo ottenibile è stato reso noto dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 302831/2020 (si veda ItaliaOggi del 12 settembre scorso). Leggendo il documento, i cui contenuti sono stati ribaditi e illustrati ancora ieri in audizione dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, la percentuale che può essere concessa alle imprese, tenendo conto delle domande presentate e dei fondi disponibili, è pari al 15,6423% di quanto richiesto.
Il massimo richiedibile corrispondeva al 60%, pertanto il contributo spettante scende al 9,38538 per cento rispetto alle spese indicate nell’istanza. Confesercenti ha già fatto qualche calcolo: «Per un’impresa del commercio di medie dimensioni, che ha speso 30 mila euro in sanificazione e sicurezza, vuol dire recuperare soli 2.800 euro, contro i 18 mila attesi». Da ieri le aziende possono cedere a terzi il credito disponibile, ma, considerando l’esiguità di quanto ottenuto, poche si imbarcheranno in costi aggiuntivi legati a un’operazione del genere e opteranno per utilizzare il poco credito ottenuto in compensazione tramite modello F24.
Di fronte a un contributo del genere, nessuna impresa sarà stimolata a fare di più dello stretto necessario e che, parallelamente, l’effetto di ristoro rispetto alle spese sostenute è molto prossimo all’irrilevanza. E anche i consulenti del lavoro sono intervenuti parlando di «doccia fredda» arrivata «con l’esito delle domande pervenute entro il 7 settembre scorso all’Agenzia delle entrate e con la misura effettivamente spettante ai contribuenti, decisa dalla stessa amministrazione finanziaria, che di fatto riduce il credito effettivo a meno di un decimo delle spese realmente sostenute».
Il bando Impresa Sicura. L’esito di questo bando fa da contraltare a Impresa Sicura, gestito da Invitalia, che ha concesso il contributo solo alle imprese che hanno presentato domanda entro 1,04 secondi, come rilevato su ItaliaOggi del 22 maggio scorso. Era prevedibile che il bando a riparto in forma di credito d’imposta e su un periodo così lungo (tutto il 2020) avrebbe prodotto contributi che non servono neanche a compensare il tempo investito nel gestire la pratica.
Che questo sistema fosse fallimentare era già noto dai tempi delle leggi 341/95 e 266/97 che avevano quasi sempre portato a dei riparti bassissimi. Il problema è annoso: incentivi elevati a pochi soggetti oppure incentivi risibili a tutti i richiedenti. Forse il secondo metodo non funziona ed è praticamente inutile, mentre il primo andrebbe gestito in modo premiante per imprese virtuose e non in base al click veloce.
Il credito d’imposta. Il bonus sanificazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che abbiano presentato apposita richiesta entro il 7 settembre 2020.
Sono ammesse spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta massimo spettante, per ciascun beneficiario e per come previsto da norma, era pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non avrebbe potuto eccedere il limite di 60 mila euro.
Tuttavia, tali importi sono stati ridotti per effetto del riparto. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione. Al fine di consentire l’uso in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 52 di ieri è stato istituito il codice tributo 6917 e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
FONTE: https://www.italiaoggi.it/news/beffa-bonus-sanificazione-dal-60-al-9-2475992