Novità sulla cumulabilità dell’Incentivo IO Lavoro per l’assunzione di giovani disoccupati. con altri bonus assunzioni
L’incentivo
IO Lavoro per l’assunzione di giovani disoccupati è cumulabile anche
con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età,
nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Lo prevede il decreto Anpal n. 66, che estende così la possibilità di cumulare gli incentivi per assunzioni del 2020.
Un’azienda può utilizzare prima l’agevolazione Io Lavoro con sconto contributivo per 12 mesi, poi applicare l’esonero triennale per le assunzioni di giovani (articolo 10, legge 160/2020), per i due anni successivi.
Restano le regole fornite con la precedente circolare per cui l’incentivo Io Lavoro è cumulabile con l’agevolazioni contributiva per le assunzioni dei titolari di Reddito di cittadinanza (articolo 8 Dl 4/2019), e con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno.
Si tratta di un bonus all’assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi, senza limite di età. Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano.
Il bonus IO Lavoro è riconosciuto alle imprese che effettuano nuove assunzioni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 con questi contratti:
Il nuovo bonus Anpal è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, così come nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. In quel caso, non è richiesto il requisito della disoccupazione. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’importo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi Inail, per un periodo di massimo 12 mesi e con un limite di 8.060 euro per anno e per lavoratore. In caso di lavoro a tempo parziale anche l’importo dell’incentivo viene ricalcolato. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
La nuova misura è cumulabile: